Cos'è
Il Consiglio d’Istituto è l’organo di autogoverno della scuola che, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, ha il compito di deliberare, secondo le attribuzioni stabilite principalmente dall’art. 10 del T.U. 297/94 e dal Decreto Interministeriale 129/ 2018, e ha piena autonomia nell’esercizio delle sue funzioni. Pertanto le sue delibere sono vincolanti per l’intera comunità scolastica.
Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico.
Negli Istituti Comprensivi in cui frequenta un numero di alunni superiore a 500 alunni il Consiglio di Istituto è costituito da 10 membri così distinti:
- DOCENTI: 8
- GENITORI: 8
- ATA: 2
- DIRIGENTE: uno di diritto
Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici.
Il Ministero emette annualmente una circolare nella quale dà disposizioni agli Uffici Scolastici Regionali per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. La data della votazione è fissata dal Direttore dell’USR. Le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto sono indette dal Dirigente Scolastico.
Le elezioni del Consiglio d’Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle liste dei candidati di ciascuna componente. Queste sono disciplinate, in via generale, dagli articoli 30-35 del D.Lgs. 297/94 e dall’Ordinanza Ministeriale 215/91.
Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello d’Istituto, sono costituite negli istituti comprensivi, dai docenti in servizio presso la scuola, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo.
Destinatari
Personale docente e ATA
Genitori
Luogo
Via Lamarmora, 56, Dorgali
Costi
Evento Gratuito